CASE POPOLARI: decadenze e mitigazioni
Qui si convien lasciare ogne sospetto; ogne viltà convien che qui sia morta.- Dante Alighieri, Inferno, canto III

acer sedeChe in tema di edilizia residenziale pubblica si stia facendo una lotta ai furbetti senza quartiere e precedenti credo sia ormai evidente.

Le case popolari devono essere nella disponibilità temporanea di chi ha più bisogno. Non sono un bene ereditario: è dura da far capire ma è un messaggio giusto e un cambio culturale doveroso.

Proprio perché ritengo importante raggiungere l’equità sociale sistemando le cose che non vanno, prima di qualsiasi altra novità, mi sono battuto in Regione per non introdurre da gennaio gli aumenti dei canoni che erano già stati previsti. A Bologna hanno capito, condiviso e premiato la convinzione con cui abbiamo portato avanti la nostra idea.

Con il nuovo regolamento, l’accesso e la permanenza in ERP sono impostati sul valore ISEE e sulla consistenza del patrimonio immobiliare.

Stiamo incrociando i dati e verificando quante situazioni “strane” saltano fuori. Alcune giustificazioni sono tanto fantasiose da rimanere a bocca aperta di fronte a chi prova a rendersi convincente!

Conformemente a quanto previsto dall’art. 15 c. 1 lett. 3 della Legge e alla Delibera si stabilisce che, per l’accesso e la permanenza, i nuclei debbano possedere i seguenti requisiti:

ACCESSO PERMANENZA
LIMITI VALORE ISEE € 17.154,00 € 24.016,00
LIMITI VALORE PATRIMONIO MOBILIARE € 35.000,00 € 49.000,00

Il superamento di uno solo dei due limiti è sufficiente per precludere l’assegnazione dell’alloggio ERP e/o per determinare la decadenza dall’assegnazione ERP per perdita del requisito del reddito.

Il provvedimento di decadenza implica:

  • l’automatica risoluzione del contratto di locazione;
  • il rilascio dell’alloggio con decorrenza dal 356esimo giorno successivo alla data di dichiarazione di decadenza (e comunque non oltre la data di scadenza del contratto);
  • l’applicazione del canone concordato (ex L 431/1998);

I requisiti per l’accesso e la permanenza devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda, permanere al momento dell’assegnazione e successivamente nel corso della locazione,

A tal fine, la situazione reddituale e la permanenza dei requisiti di assegnazione sono accertate con cadenza annuale, come previsto dall’art. 33 comma 1 della Legge.

A norma dell’art. 30 comma 4bis della Legge, il provvedimento di decadenza ha natura definitiva, indica il termine di rilascio dell’alloggio, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell’assegnatario e di chiunque occupi l’alloggio e non è soggetto a proroghe.

MITIGAZIONI

Tutto ciò premesso, rigoroso ma equo, resta un dato di fatto: noi non abbandoniamo chi ha bisogno!

Valuteremo i singoli casi, affiancheremo e sosterremo i nuclei che, pur destinatari di pronuncia di decadenza si trovino in condizioni di particolare fragilità e vulnerabilità o presentino un superamento contenuto del valore ISEE o di patrimonio mobiliare, abbiamo previsto la possibilità di sospendere l’emissione del provvedimento di decadenza:

  • solo in via di prima applicazione,
  • per un periodo massimo di due anni, non rinnovabile.

Terminato il periodo di sospensione, il Comune, persistendo la condizione di superamento di uno dei due valori, dichiarerà la decadenza dall’assegnazione oppure, in caso contrario, l’archiviazione del procedimento.

La sospensione può essere concessa esclusivamente nei seguenti casi:

  1. superamento del valore ISEE o di patrimonio mobiliare fino a un massimo del 10%:
ACCESSO SUPERAMENTO DEL 10 %
LIMITI VALORE ISEE € 17.154,00 € 26.417,00
LIMITI VALORE PATRIMONIO MOBLILIARE € 49.000,00 € 53.900,00
  1. superamento del valore ISEE o di patrimonio mobiliare fino a un massimo del 20% ma in presenza delle condizioni di particolare vulnerabilità e fragilità del nucleo:
    1. nucleo composto esclusivamente da persone con invalidità certificata come risultante da DSU e con almeno un membro del nucleo con invalidità certificata di livello grave o non autosufficienza, così come da definizione di cui all’Allegato 3 al DPCM 159/2013;
    2. nucleo composto esclusivamente da persone anziane ultra settantenni e con almeno un membro del nucleo con invalidità certificata risultante da DSU;
    3. nucleo in cui sia presente almeno un minore destinatario di provvedimento di tutela da parte del Tribunale, o un minore con certificazione di disabilità grave o non autosufficienza così come da definizione di cui all’Allegato 3 del DPCM 159/2013.
ACCESSO SUPERAMENTO DEL 20%
LIMITI VALORE ISEE € 17.154,00 € 28.819,20
LIMITI VALORE PATRIMONIO MOBILIARE € 49.000,00 € 58.800,00
  • Il superamento della % di maggiorazione dei valori di oltre 20 punti costituisce condizione di decadenza del nucleo che esclude ogni possibilità di sospensione.

C’è tanto di quel lavoro dietro a queste scelte…

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