I giovani padani e la regola delle “10 P”
Non amo i radicalismi, ma altrettanto fuggo dalle forme indefinite che inglobano tutto e il suo contrario.- Stefano Cugini

Chi conosce le “10 P“? Pensa prima, parla poi, perché parole poco pensate portano pena.

Regola aurea, specie per chi si dice pronto a governare la città. Amministrare la propria gente é un onore tanto grande quanto difficile da sostenere e ci sono alcune cose da capire al volo.

1) Le scelte si fanno per il bene comune e qualcuno si scontenta sempre,

2) Non si può non scegliere, pena lo stallo (che non é bene comune),

3) Per ogni scelta bisogna conoscere a fondo contesti e conseguenze.

Da queste premesse deriva che raramente le soluzioni proposte a colpi di slogan sono praticabili in concreto e tout cour. Giurisprudenza e vincoli di bilancio di solito impongono il “piano B“, ancora prima di discutere il portato ideologico di un’iniziativa.

Poi, per carità, si può sempre buttarla sul “piove, governo ladro“, ma questo non elimina il punto 2, né ferma corte dei conti, ricorsi, sospensive, sanzioni e chi più ne ha, più ne metta. Quando imbocchi nel verso sbagliato la tua scelta, non paga Pantalone, ma tutti i cittadini.

Orbene, che i giovani padani della Lega ci accusino di favorire gli stranieri in tema di assegnazione di case popolari, erogazione degli assegni di maternità o sostegno alle famiglie in genere, fa parte del cliché.

Non posso aspettarmi che ammettano la realtà e cioè che invece stiamo tutelando proprio i piacentini. Stare alla larga dalle soluzioni che dicono di voler adottare una volta al potere, significa risparmiare alla collettività i costi della loro dabbenaggine.

Non sarebbe male se queste future guide apprendessero che le categorie di cittadini che possono accedere a certi tipi di sostegno pubblico sono regolate da disposizioni europee e nazionali, cui il Comune di Piacenza si adegua per evitare contenziosi e sentenze.

Sono diverse le ordinanze di tribunali (Tribunale Brescia ordinanza del 5.10.2015, Tribunale di Tivoli ordinanza 15.11.2011 Tribunale di Milano ordinanza 6.11.2015, Tribunale di Firenze 8.01.2015) e della Corte Costituzionale (tre sentenze e una ordinanza sent 187/2010, sent. 306/08, sent. 11/09, ordinanza 285/09) che hanno dichiarato incostituzionali le norme che prevedono il requisito della sola carta di soggiorno per l’accesso a prestazioni assistenziali. Con due sentenza gemelle emesse il 20 aprile 2016 la Corte d’Appello di Brescia ha confermato la decisione del tribunale di Brescia che dichiarava discriminatorio il comportamento dell’INPS in materia di assegno al nucleo familiare.

Nel caso specifico dell’assegno di maternità (art. 74 D.lgs 151/2001), i requisiti previsti da INPS violano il divieto di discriminazione per nazionalità sancito dall’art. 14 della Convenzione Europea per i Diritti dell’Uomo e dall’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali.

Riguardo le case popolari, si vadano a leggere la sentenza che condanna il Comune di Milano per l’attribuzione di punteggi aggiuntivi agli italiani nell’assegnazione di alloggi. Poi ne riparliamo.

Presto o tardi arriva per tutti il momento di scegliere: un conto è sparare a zero sugli avversari politici, un altro è avere la responsabilità di guidare una città di centomila persone.

Si cresce e si matura. Di solito funziona così, ma bisogna metterci impegno e smetterla con le chiacchiere.